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Sez. 2, Sentenza n. 1518 del 10/06/1966 (Rv. 323021 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323021-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*

La mancata o incompleta indicazione delle parti comporta, ai sensi dell'art.364 cod. proc. civ., l'inammissibilita del ricorso se ed in quanto determina incertezza assoluta circa i soggetti del rapporto di impugnazione, quando, cioe, dal contenuto dell'atto non sia possibile desumere chi sia il ricorrente e chi il soggetto passivo dell'impugnazione. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)