Sez. 2, Sentenza n. 1518 del 10/06/1966 (Rv. 323021 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
La mancata o incompleta indicazione delle parti comporta, ai sensi dell'art.364 cod. proc. civ., l'inammissibilita del ricorso se ed in quanto determina incertezza assoluta circa i soggetti del rapporto di impugnazione, quando, cioe, dal contenuto dell'atto non sia possibile desumere chi sia il ricorrente e chi il soggetto passivo dell'impugnazione. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)