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Sez. U, Sentenza n. 12060 del 07/12/1993 (Rv. 484635 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Accertamento giudiziale, in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto ad interessi e rivalutazione monetaria - Azione esecutiva per la riscossione coattiva del credito - Esperibilità - Esistenza del titolo esecutivo e liquidità o esigibilità del credito - Deducibilità in sede di opposizione all'esecuzione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484635-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

Il pubblico dipendente che abbia già ottenuto il riconoscimento, da parte del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, del proprio diritto alla percezione di interessi e rivalutazione su spettanze retributive erogate con ritardo, può, in concorrenza rispetto al giudizio di ottemperanza per l'emanazione del titolo di spesa, procedere ad esecuzione forzata per la riscossione coattiva del credito fatto valere, mentre il problema se esista o meno un titolo esecutivo o se il credito sia o meno liquido ed esigibile può riguardare soltanto la legittimità dell'esecuzione e può essere fatto valere in via di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., ma non riguarda la giurisdizione la quale è attribuita sempre al giudice ordinario nell'esecuzione forzata per crediti di somme di denaro, qualunque sia l'origine di questi e senza che a siffatto principio si sottragga la Pubblica Amministrazione debitrice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)