Sez. U, Sentenza n. 19345 del 15/07/2008 (Rv. 604586 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Crediti nascenti da rapporto di impiego pubblico - Riconoscimento con sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato - Attuazione del giudicato - Alternatività tra giudizio di ottemperanza e giudizio di esecuzione dinanzi al giudice ordinario - Configurabilità - Condizioni e limiti - Necessità di ulteriore giudizio di cognizione per la esatta determinazione dei crediti - Giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione - Giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo - Necessità - Poteri del giudice amministrativo in sede di ottemperanza - Integrazione del giudicato - Configurabilità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
In tema di crediti nascenti da rapporto di impiego pubblico giudizialmente riconosciuti, ai fini dell'attuazione di un giudicato amministrativo è consentito adire il giudice ordinario, in alternativa al ricorso al giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, soltanto in sede esecutiva, nell'ipotesi in cui sia possibile procedere ad esecuzione forzata per la presenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ma non già ove sia necessario un ulteriore giudizio di cognizione al fine di determinare esattamente il credito riconosciuto dalla sentenza del giudice amministrativo. In quest'ultimo caso, posto che non è possibile far concorrere la giurisdizione, ordinaria ed amministrativa, in riferimento allo stesso giudizio a carattere cognitorio, la parte interessata è tenuta a ricorrere al giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale giudice amministrativo ha il potere di integrare il giudicato stesso, nel quadro degli ampi poteri che egli può esercitare per adeguare la situazione al comando definitivo inevaso. (Nella specie, le S.U., confermando l'impugnata sentenza della Corte territoriale, hanno dichiarato che spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, la domanda proposta, erroneamente dinanzi al giudice ordinario in sede di cognizione, da dipendenti dell'I.N.P.S., cessati dal servizio, per ottenere la corretta liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria già riconosciuti - unitamente alla sorte, costituita da un trattamento integrativo di pensione - con sentenza, passata in giudicato, del giudice amministrativo).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)