Sez. L, Sentenza n. 12916 del 04/06/2009 (Rv. 608750 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno d'invalidità in base alla legge n. 69 del 1999 - Requisiti - Incollocazione al lavoro - Età lavorativa - Limite - Sessantacinquesimo anno di età - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità, l'incollocazione al lavoro, che è uno degli elementi costitutivi per il diritto alla prestazione, può essere riconosciuta all'invalido uomo o donna che, pur essendo in età lavorativa per non aver ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed essendo iscritto (o avendo presentato domanda d'iscrizione) nell'elenco dei disabili di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 69, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili, non avendo più rilievo, nel vigore della citata legge n. 69 del 1999, l'età pensionabile.
Riferimenti normativi: Legge 03/12/1999 num. 69 art. 1 com. 1, Legge 03/12/1999 num. 69 art. 1 com. 4, Legge 03/12/1999 num. 69 art. 8 com. 1, Legge 03/12/1999 num. 69 art. 22 com. 1, Legge 03/12/1999 num. 69 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)