Sez. L, Sentenza n. 22113 del 19/10/2009 (Rv. 610416 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità civile - Requisito dell'incollocamento al lavoro - Donne invalide ultrasessantenni ed infrasessantacinquenni - Iscrizione nelle liste speciali di collocamento - Necessità - Esclusione - Prova della effettiva disoccupazione o non occupazione - Necessità - Contenuto - Ricorso a presunzioni - Possibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, le donne invalide ultrasessantenni ed infrasessantacinquenni, che non hanno più diritto ad essere iscritte nelle liste speciali di collocamento per aver raggiunto l'età pensionabile, possono dimostrare il requisito dell'incollocamento al lavoro, richiesto per l'erogazione delle relative prestazioni, provando, con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, lo stato di effettiva disoccupazione o di non occupazione.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 art. 1, DPR 10/10/2000 num. 333, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)