Sez. L, Sentenza n. 5855 del 12/04/2003 (Rv. 562117 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione dell'addebito - Comminatoria del licenziamento - Comunicazione con lo stesso atto - Legittimità - Condizioni - Concessione del termine a difesa - Subordinazione dell'operatività del licenziamento alla mancanza di giustificazioni - Decorrenza dello stesso successivamente alla scadenza del relativo termine - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel licenziamento disciplinare, la contestazione dell'addebito e la comminatoria del licenziamento possono essere contenute nel medesimo atto, in mancanza di disposizioni che vietino tali modalità di esercizio dei poteri del datore di lavoro, se viene concesso al lavoratore il termine di legge di cinque giorni per fornire le proprie discolpe e viene precisato che, qualora egli non si avvalga di tale possibilità, il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza ulteriore preavviso dal giorno successivo alla scadenza del termine. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva rilevato che la comunicazione del datore di lavoro, precedente la formale intimazione del licenziamento, non si limitava ad esternare il proposito di irrogare il licenziamento all'esito della mancata presentazione delle difese, ma conteneva la contestuale comminazione del provvedimento espulsivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)