Sez. L, Sentenza n. 13486 del 23/06/2005 (Rv. 582032 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione dell'addebito - Comminatoria del licenziamento - Comunicazione con lo stesso atto - Legittimità - Condizioni - Concessione del termine a difesa - Subordinazione dell'operatività del licenziamento alla mancanza di giustificazioni - Decorrenza dello stesso successivamente alla scadenza del relativo termine - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel licenziamento disciplinare, la contestazione dell'addebito e la comminatoria del licenziamento possono essere contenute nel medesimo atto, in mancanza di disposizioni che vietino tali modalità di esercizio dei poteri del datore di lavoro, se viene concesso al lavoratore il termine di legge di cinque giorni per fornire le proprie discolpe e viene precisato che, qualora egli non si avvalga di tale possibilità, il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza ulteriore preavviso dal giorno successivo alla scadenza del termine. Pertanto, la comminatoria del licenziamento contestuale alla contestazione dell'addebito giammai può essere intimata con effetto immediato, in tal modo sopprimendo di fatto del tutto il termine fissato per la difesa del lavoratore incolpato - termine che, del resto, neppure può essere disposto, in sostanza, soltanto al fine di una ipotetica revoca di un licenziamento comunque già efficace - (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, affermativa della illegittimità del licenziamento, la quale sulla base dell'interpretazione letterale - immune da vizi logici - aveva ritenuto che la lettera del datore di lavoro aveva contestualmente contestato gli addebiti e intimato il licenziamento con effetto immediato, informando solo il dipendente che nei cinque giorni successivi avrebbe potuto presentare le proprie giustificazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)