Sez. L, Sentenza n. 1045 del 02/02/1991 (Rv. 470781 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - Fondi speciali di previdenza | Contributi assicurativi - Versamento - Imprese di trasporto e spedizione inquadrate nel settore industria - Obbligo di iscrizione del personale impiegatizio al Fondo nazionale di previdenza per le imprese di spedizione e per le agenzie marittime - Esclusione - Contributi versati a detto fondo - Ripetibilità - Mancata cessazione del rapporto di lavoro - Irrilevanza - Rivalutazione ex. art. 429 cod. proc. civ. delle somme indebitamente versate - Inammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - Fondi speciali di previdenza
Poiché le imprese esercenti in modo promiscuo attività di trasporto e di spedizione ed inquadrate ai fini contributivi nel settore industria non sono tenute ad iscrivere il proprio personale al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, i contributi versati a tale Fondo, risultando spedizione "sine causa", configurano un indebito oggettivo, con conseguente obbligo del Fondo alla restituzione, non rilevando in contrario la mancata cessazione del rapporto di lavoro cui si riferiscono le somme indebitamente versate, le quali non sono peraltro suscettibili di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. (applicabile solo ai crediti di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Contr. Coll. 16/11/1933, Contr. Coll. 25/01/1936, Contr. Coll. 05/08/1937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)