Sez. L, Sentenza n. 2810 del 14/03/1998 (Rv. 513680 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Fondi relativi a prestazioni previdenziali integrative - Obbligo contrattuale di iscrizione correlato non all'attività esercitata ma alla classificazione INPS - Legittimità - Impresa di spedizione e trasporto iscritta al settore industria - Obbligo di iscrizione dei propri impiegati al Fondo di previdenza per impiegati delle imprese di spedizione - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
In tema di prestazioni previdenziali integrative, in difetto di espressi limiti di legge, devono ritenersi legittime, dato che non pregiudicano la garanzia previdenziale del dipendente, le clausole dei contratti collettivi che fissino l'obbligo di iscrizione all'uno o all'altro fondo di previdenza non in relazione alla natura dell'attività esercitata, ma con esclusivo riferimento al dato formale dell'assegnazione dell'imprenditore da parte dell'INPS all'uno o all'altro settore contributivo. Ne consegue che, a prescindere dall'accertamento circa la prevalenza di ciascuna attività, l'impresa che svolga promiscuamente attività di trasporto e spedizione e sia iscritta ai fini previdenziali al settore industria non è tenuta all'iscrizione dei propri impiegati al Fondo Nazionale di Previdenza per gli Impiegati delle Imprese di Spedizione e delle Agenzie Marittime, prevista dal Ccnl del 25 gennaio 1936 (contenente anche il regolamento del fondo) solo per le imprese di spedizione (a seguito del passaggio delle imprese di trasporto automobilistico alla confederazione industriale) e dal Ccnl postcorporativo in data 25 maggio 1958 (esteso "erga omnes" con il d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 462) solo per le imprese di spedizione inquadrate nel settore commerciale, con esclusione delle imprese di spedizione inquadrate nel settore industria (vincolate al trattamento previsto dal Ccnl 5 agosto 1937 per tutte le imprese del settore industriale). (Nella specie, la S.C. ha ritenuti assorbiti i motivi di ricorso volti a contestare la concorrente "ratio decidendi" della sentenza di merito, basata sul rilievo che il trattamento liquidato dal Fondo suindicato, costituito da una somma pari ai contributi versati maggiorati degli interessi, avrebbe carattere retributivo e integrativo del trattamento di fine rapporto, e quindi sarebbe ormai in contrasto con la disciplina della legge 25 maggio 1982 n. 297).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 25/05/1982 num. 297 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)