diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2088 del 13/06/1969 (Rv. 341366 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - NATURA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART.111 COST. - MANCATA IMPUGNAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1969-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341366-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - NATURA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART.111 COST. - MANCATA IMPUGNAZIONE - EFFETTI.*

Il provvedimento, pronunciato dal tribunale ex art.274, secondo comma, cod.civ., sull'ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita o di maternita naturale, aveva natura decisoria e definitiva. Pertanto, sebbene dichiarato non soggetto a reclamo, con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica divenne impugnabile con ricorso per Cassazione per violazione di legge, ex art.111 della Costituzione medesima. Con la conseguenza che, in difetto di impugnazione, acquistava forza di cosa giudicata anche sotto il profilo formale, determinando preclusione alla riproposizione del ricorso diretto ad ottenere l'ammissione al promovimento dell'Azione. (V. 1025-69, massima n.339489).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)