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Sez. 1, Sentenza n. 155 del 15/01/1975 (Rv. 373330 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 274 COD CIV - RECLAMO CONTRO IL PREDETTO PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARATA ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373330-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 274 COD CIV - RECLAMO CONTRO IL PREDETTO PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARATA ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

Il provvedimento, di natura contenziosa, pronunciato dal tribunale ai sensi del secondo comma dell'art 274 cod civ (sull'ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita o di maternita naturale) ha natura decisoria e definitiva, si che - prima che la sentenza della Corte costituzionale 12 luglio 1965 n 70, dichiarasse l'illegittimita costituzionale della norma per questa parte - se ne doveva ritenere l'impugnabilita ai sensi dell'art 111 della Costituzione, benche il provvedimento medesimo fosse dichiarato non soggetto a reclamo. Ne consegue che eguale natura ha anche il decreto emesso dalla Corte di appello, dinanzi alla quale sia stata proposto reclamo in attuazione della citata pronuncia della Corte costituzionale, con la conseguenza che tale provvedimento rientra direttamente nella previsione dell'art 360 cod proc civ ed e impugnabile in Cassazione. (V 2088/69, mass n 341366).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)