Sez. 2, Sentenza n. 24757 del 24/11/2005 (Rv. 584396 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Difensore di una pluralità di parti - Compenso - Determinazione - Criteri - Distinte liquidazioni per ciascuna delle parti assistite - Condizioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Qualora il difensore abbia assistito in giudizio una pluralità di parti deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche; in tal caso soltanto è consentita una distinta liquidazione per ciascuna delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)