Sez. 3, Sentenza n. 21064 del 01/10/2009 (Rv. 609694 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Difensore di una pluralità di parti - Determinazione del compenso - Criteri - Accertamento - Spettanza al giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche; il relativo accertamento costituisce questione di merito la cui risoluzione è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)