Sez. L, Ordinanza n. 23587 del 20/08/2025 (Rv. 676293-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Lavoratori agricoli - Iscrizione negli elenchi anagrafici - Provvedimento amministrativo di cancellazione - Termine di decadenza per l'impugnazione - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
Il termine di decadenza per l'impugnazione - ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 (conv. con modif. dalla l. n. 83 del 1970) - del provvedimento amministrativo di cancellazione dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'INPS.
Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 12, Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 12 bis, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 7 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)