Sez. L, Sentenza n. 8650 del 03/04/2008 (Rv. 602983 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Provvedimento definitivo di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli - Applicabilità dell'art. 47, quinto comma, del d.P.R. n. 639 del 1970 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Decorrenza - Dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso - Silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione del ricorso - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
In tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, secondo la quale l'Istituto previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge. Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 art. 11, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)