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Sez. 2, Sentenza n. 5568 del 24/10/1979 (Rv. 402162 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - MANCATA CANCELLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402162-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - MANCATA CANCELLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Non e censurabile in Cassazione la mancata cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti di causa, in quanto relativa all'Esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)