diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1811 del 30/03/1981 (Rv. 412494 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412494-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Non puo essere censurata in Cassazione la mancata cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti di causa, in quanto relativa all'Esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito non sindacabile in Sede di legittimita. (V 912/80, mass n 404343; (Conf 5568/79, mass n 402162; (Conf 5460/79, mass n 402047).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)