Sez. 1, Sentenza n. 3653 del 15/12/1971 (Rv. 355396 - 01)
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELEZIONI COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA - CONTRIBUENTE MOROSO - AVVISO DI MORA - NOTIFICAZIONE - NECESSITA - PRINCIPIO DI CUI ALLA LEGGE N 280 DEL 1971 - GIUDIZI PENDENTI - APPLICABILITA - CONTRIBUENTE CUI SIA STATA NOTIFICATA LA SOLA CARTELLA ESATTORIALE - CAUSA DI INELEGGIBILITA - INSUSSISTENZA.*
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELEZIONI COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA - CONTRIBUENTE MOROSO - AVVISO DI MORA - NOTIFICAZIONE - NECESSITA - PRINCIPIO DI CUI ALLA LEGGE N 280 DEL 1971 - GIUDIZI PENDENTI - APPLICABILITA - CONTRIBUENTE CUI SIA STATA NOTIFICATA LA SOLA CARTELLA ESATTORIALE - CAUSA DI INELEGGIBILITA - INSUSSISTENZA.*
La legge 22 maggio 1971 n 280 (la quale ha parzialmente modificato il disposto dell'art 15, n 9, tu approvato con DPR 16 maggio 1960 n 570, tra l'altro statuendo che sono ineleggibili a consigliere comunale coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e Tributi verso il comune, abbiano ricevuto la notificazione dello avviso di mora di cui all'art 201 tu approvato con DPR 29 gennaio 1958 n 645) costituisce jus superveniens, applicabile ai rapporti oggetto di giudizi tuttora pendenti; non e ineleggibile pertanto chi non abbia mai ricevuto la notificazione di cui al citato art 201 e sia stato ritenuto moroso verso il comune solo per aver ricevuto la notificazione della cartella esattoriale.*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 201, Legge 22/05/1971 num. 280, Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)