diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1110 del 11/04/1972 (Rv. 357530 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA CON IL COMUNE - LEGGE N 280 DEL 1971 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA IMMEDIATA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357530-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA CON IL COMUNE - LEGGE N 280 DEL 1971 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA IMMEDIATA - CONDIZIONI.*

La legge 22 maggio 1971 n 280 in materia elettorale, per la sua stessa formulazione, essendo diretta alla 'sostituzioné del n 9 dell'art 15 DPR 16 maggio 1960, n 570 con altra disposizione di contenuto piu ampio, non ha carattere interpretativo, e di conseguenza non ha efficacia retroattiva. Tuttavia essa trova immediata applicazione, disciplinando uno status di privati in relazione ad interessi pubblicistici, rispetto alle situazioni soggettive che non risultino esaurite per essere gia intervenuta una pronuncia definitiva (deliberazione del consiglio comunale non impugnata o decisione dell'autorita giudiziaria passata in giudicato). (V 3572'71, mass n 355266; 3653'71, mass nn 355395, mass n 355396, (mass n 355397).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 22/05/1971 num. 280

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)