Sez. L, Sentenza n. 52 del 14/01/1985 (Rv. 438248 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - LAVORATORI STUDENTI - DIRITTO A PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI - DISCIPLINA EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - LAVORATORI STUDENTI - DIRITTO A PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI - DISCIPLINA EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PORTATA.*
Alla stregua della interpretazione letterale e dell'intenzione del legislatore, come obiettivata nella norma, l'art. 10, comma secondo, l. 20 maggio 1970 n. 300, che prevede il diritto dei lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esami, di fruire di permessi giornalieri retribuiti, deve essere inteso nel senso che quel diritto spetta a tutti i lavoratori che intendono dedicarsi allo studio per conseguire la possibilità di affrontare, senza remore di carattere economico, gli esami, per ottenere titoli riconosciuti dall'ordinamento giuridico statale, senza che la categoria dei soggetti legittimati possa essere limitata ai soli studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole statali, pareggiate o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, atteso che le correlative indicazioni contenute nel primo comma dello stesso articolo, riguardano la diversa ipotesi del diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, senza essere obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. (V 4602/82, mass n 422573).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)