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Sez. 3, Sentenza n. 3835 del 01/09/1989 (Rv. 463702 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - 463702 IN GENERE - SPESE SOSTENUTE DAL CHIAMATO IN CAUSA - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463702-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - 463702 IN GENERE - SPESE SOSTENUTE DAL CHIAMATO IN CAUSA - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*

In applicazione del principio di causalità, di cui la soccombenza è solo un elemento rivelatore, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia - propria od impropria - deve essere posto a carico dell'attore soccombente, ove la chiamata in causa del terzo si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore e risultata infondata. Tale necessità, dovendo essere intesa in senso non assoluto, quale imprescindibile esigenza di difesa, ma relativo, va riconosciuta anche nel caso in cui, con la chiamata del terzo in garanzia (propria od impropria), il convenuto, per l'eventualità di accoglimento della domanda proposta dall'attore contro di lui, intenda, sulla base di un affermato titolo giuridico (anche se diverso da quello dedotto in causa dall'attore), proporre domanda di cosiddetta manleva contro il terzo garante, riversando su questo gli effetti per lui negativi dell'eventuale accoglimento della domanda attorea. (V 3740/87, mass n 452677; (V 5173/81, mass n 415971).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)