Sez. 1, Sentenza n. 3740 del 15/04/1987 (Rv. 452677 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - SPESE SOSTENUTE DAL TERZO CHIAMATO IN GARANZIA DAL CONVENUTO - RIMBORSO - ONERE DELL'ATTORE - CONDIZIONI - ISTANZA DEL CONVENUTO - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - SPESE SOSTENUTE DAL TERZO CHIAMATO IN GARANZIA DAL CONVENUTO - RIMBORSO - ONERE DELL'ATTORE - CONDIZIONI - ISTANZA DEL CONVENUTO - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, in applicazione del principio di causalità , di cui la soccombenza e solo un elemento rivelatore, deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa del terzo si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dallo attore stesso e questa sia risultata infondata, a nulla rilevando la Mancanza di un'istanza in tal senso del convenuto, data la natura del regolamento delle spese in questione, di conseguenza legale della decisione della lite. (Conf 2266/84, mass n 434316; (Conf 5173/81, mass n 415971; (Conf 3770/81, mass n 414405).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)