Sez. 3, Sentenza n. 455 del 28/02/1964 (Rv. 300570 - 01)
PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
L'art.213 cod.proc.civ. consente al giudice di richiedere informazioni scritte alla pa soltanto nel caso in cui queste riguardino Atti e documenti dell'amministrazione stessa, ma non quando tali informazioni costituiscano il risultato di particolari indagini sui fatti della causa, giacche, in tal modo, verrebbero delegati alla pa veri e propri Atti di istruttoria che soltanto il giudice puo compiere con l'osservanza delle forme di legge. (V 2731/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)