Sez. L, Sentenza n. 5557 del 25/10/1982 (Rv. 423296 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTÀ DI RICHIESTA DEL GIUDICE DEL MERITO - INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO DELLA P.A. - INCLUSIONE - RICHIESTA D'INFORMAZIONI SCRITTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AD ATTI O DOCUMENTI COSTITUENTI IL RISULTATO DI PARTICOLARI INDAGINI DI UN ORGANO DI VIGILANZA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTÀ DI RICHIESTA DEL GIUDICE DEL MERITO - INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO DELLA P.A. - INCLUSIONE - RICHIESTA D'INFORMAZIONI SCRITTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AD ATTI O DOCUMENTI COSTITUENTI IL RISULTATO DI PARTICOLARI INDAGINI DI UN ORGANO DI VIGILANZA - ESCLUSIONE.*
La facoltà di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile, come tale, in Sede di legittimità. Questo potere concerne, in particolare, anche la individuazione dell'organo della P.a. Al quale il giudice medesimo ritiene di indirizzare la richiesta, con la precisazione che l'art. 213 cod. proc. civ., consente di chiedere informazioni scritte solo nel caso in cui queste riguardino propriamente Atti e documenti già in possesso dell'amministrazione, non anche nel caso in cui questi costituiscano il risultato di particolari indagini, sia pure rientranti nei poteri istituzionali di vigilanza, giacché in tale caso verrebbe delegata alla P.a. Attività istruttoria che solo il giudice può compiere con le debite forme. (nella specie, la S.C. - alla stregua del principio suesposto - ha ritenuto che la richiesta di informazioni, in ordine alla individuazione della persona da assumere ai sensi della legge n. 482 del 1968, bene fosse stata rivolta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anziché all'ispettorato del lavoro, investito di compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 28 della stessa legge). (Conf 3257/82, mass n 421218, sulla prima parte; (Conf 455/64, mass n 300569; (Conf 455/64, mass n 300570, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)