Sez. 4, Sentenza n. 1031 del 30/10/2002 Ud. (dep. 14/01/2003) Rv. 223711 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Risarcimento del danno biologico- psichico sofferto dai congiunti della vittima - Sussistenza - Condizioni.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di obbligazioni civili derivanti dal reato, è risarcibile il danno biologico-psichico sofferto dai congiunti della vittima iure proprio a condizione che si tratti di danno permanente, provato nella sua concreta entità, e ricorrano i presupposti di cui all'art. 2059 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)