Sez. 4, Sentenza n. 21505 del 23/01/2009 Ud. (dep. 22/05/2009) Rv. 243769 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno non patrimoniale - Danno morale e biologico - Autonomia - Esclusione.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Alla vittima di un fatto illecito costituente reato può essere riconosciuto il risarcimento di una unica voce di danno non patrimoniale, comprensiva tanto del danno morale che di quello biologico eventualmente subiti, i quali, pertanto, non possono essere liquidati in maniera autonoma dal giudice. (Conf. sez. un. civ. n. 26972 del 2008, rv 605496).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)