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Sez. L, Sentenza n. 2196 del 23/02/1993 (Rv. 481048 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere | Contratto di formazione e lavoro - Licenziamento anteriore alla scadenza - Declaratoria di illegittimità e condanna del datore di lavoro al pagamento delle spettanze non corrisposte - Effetti - Ininterrotta continuità del rapporto - Precedente disciplina legale o convenzionale - Persistenza - Conseguenze - Termine per la ripresa delle prestazioni lavorative - Individuazione - Criteri - Riferimento alla disciplina legale o collettiva - Conseguenze ulteriori.
Stato
decisa il 1993-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481048-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere

Con riguardo a lavoratrice che, assunta con contratto di formazione e lavoro e licenziata prima della scadenza del termine, abbia ottenuto in giudizio declaratoria d'illegittimità del recesso, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle spettanze economiche non corrispostele fino alla prevista scadenza, l'ininterrotta continuità del rapporto di lavoro (conseguente a tale pronuncia giudiziale) comporta che questo rimane assoggettato alla precedente disciplina, legale o convenzionale (in quanto esistente e prevalente); con l'ulteriore conseguenza che - nell'inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970 - il termine per la ripresa delle prestazioni lavorative va individuato ai sensi della disciplina legale o collettiva, tenendo presente, in relazione alla prima, che, data l'immediata esigibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1183, primo comma, cod. civ., la tardiva ripresa del servizio costituisce inadempimento valutabile ai fini della risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., mentre in ipotesi di applicabilità della disciplina collettiva, che contempli l'inadempimento per assenza ingiustificata, le conseguenze dell'inadempimento stesso vanno tratte dalla specifica disciplina convenzionale, salva, in relazione a sanzioni espulsive, la verifica della necessaria proporzione tra fatto e sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)