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Sez. L, Sentenza n. 11017 del 14/07/2003 (Rv. 565054 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Disdetta alla scadenza da parte del datore di lavoro - Disciplina ex art. 6 legge n. 604 del 1966 e 18 legge n. 300 del 1970 - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565054-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Al contratto di formazione e lavoro, in quanto specie del genus contratto di lavoro a tempo determinato, non sono applicabili, in caso di disdetta da parte del datore di lavoro alla prevista scadenza, né la norma di cui all'art.6 della legge n.604 del 1966, nè quella di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, ancorché la conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato. Resta peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme sopra citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non è ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato, nel presupposto dell'intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato, un vero e proprio licenziamento da quest'ultimo rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)