Sez. 4, Sentenza n. 719 del 10/05/1983 Ud. (dep. 26/01/1984) Rv. 162361 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - DOVERI DEL DIRETTORE DEI LAVORI - CONTROLLO CONTINUO DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE - OBBLIGATORIETÀ.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - DOVERI DEL DIRETTORE DEI LAVORI - CONTROLLO CONTINUO DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE - OBBLIGATORIETÀ.*
L'Obbligo dell'osservanza delle norme antinfortunistiche incombe al direttore dei lavori durante il tempo necessario per l'esecuzione dell'opera e perciò lo stesso, una volta impartite le opportune Disposizioni, deve diuturnamente vigilare in merito alla loro osservanza e adeguarle, se del caso, ad eventuali nuove esigenze di protezione che dovessero profilarsi nel corso dello svolgimento dell'opera. (Conf mass n 149346).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 71, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)