Sez. 4, Sentenza n. 9463 del 20/01/1988 Ud. (dep. 26/09/1988) Rv. 179245 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - PREPOSTO - DOVERI - VIGILANZA - PERDURARE DEI LAVORI - ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE - NECESSITÀ.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - PREPOSTO - DOVERI - VIGILANZA - PERDURARE DEI LAVORI - ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE - NECESSITÀ.*
Per soddisfare all'Obbligo, previsto dall'art. 4 lett. C) d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, dell'osservanza delle norme antinfortunistiche, perdurante tutto il tempo necessario per l'esecuzione dell'opera, il preposto, una volta impartite le opportune Disposizioni, deve continuamente vigilare sulla loro osservanza e deve adeguarle, se del caso, ad eventuali nuove esigenze di protezione che dovessero profilarsi nel corso dello svolgimento dell'opera. (V mass n 146917; (Conf mass n 162361).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)