Sez. L, Sentenza n. 1859 del 12/03/1983 (Rv. 426701 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PROGRESSIONE ORDINARIA DI CARRIERA DEL PERSONALE - DEFINIZIONE DI CAPO DEI SERVIZI ESECUTIVI E CONTABILI - DESIGNAZIONE DI UNA MANSIONE E NON DI UNA QUALIFICA - AFFIDAMENTO DELLA MANSIONE - CARATTERE EVENTUALE - DESTINATARI - ESTENSIONE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PROGRESSIONE ORDINARIA DI CARRIERA DEL PERSONALE - DEFINIZIONE DI CAPO DEI SERVIZI ESECUTIVI E CONTABILI - DESIGNAZIONE DI UNA MANSIONE E NON DI UNA QUALIFICA - AFFIDAMENTO DELLA MANSIONE - CARATTERE EVENTUALE - DESTINATARI - ESTENSIONE.*
Secondo la disciplina del regolamento per il personale del Banco di Napoli, che prevede una progressione ordinaria di carriera articolata non sull'espletamento delle mansioni ma in parte sull'anzianità o merito e in parte sul sistema della scelta, la definizione di capo dei servizi esecutivi e contabili non designa una qualifica bensì una mansione il cui affidamento è meramente eventuale e può essere disposto non solo nei confronti dei dirigenti (gradi dal quinto al primo) ma anche nei confronti di tutto il personale direttivo (gradi dal settimo al primo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)