Sez. L, Sentenza n. 6383 del 22/07/1987 (Rv. 454657 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - EQUIVALENZA DI MANSIONI PREVISTO DA UN CONTRATTO AZIENDALE NELL'AMBITO DI UNA DETERMINATA CATEGORIA - LAVORATORE INQUADRATO IN TALE CATEGORIA - DIRITTO AL CONFERIMENTO DI UN GRADO SUPERIORE ASSEGNATO AD ALTRO LAVORATORE SVOLGENTE LE STESSE MANSIONI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - EQUIVALENZA DI MANSIONI PREVISTO DA UN CONTRATTO AZIENDALE NELL'AMBITO DI UNA DETERMINATA CATEGORIA - LAVORATORE INQUADRATO IN TALE CATEGORIA - DIRITTO AL CONFERIMENTO DI UN GRADO SUPERIORE ASSEGNATO AD ALTRO LAVORATORE SVOLGENTE LE STESSE MANSIONI - ESCLUSIONE.*
Qualora un accordo aziendale preveda un'equivalenza di mansioni nell'ambito di una determinata categoria, nel senso che le medesime sono indifferentemente assegnate a prescindere dal grado che, nella stessa categoria, riveste il prestatore di lavoro (cosiddetta mobilità verticale nella categoria), il lavoratore che sia inquadrato in tale categoria non ha diritto, a norma dell'art. 2103 cod. civ., al conferimento di un grado superiore per il fatto di essere stato assegnato a mansioni normalmente affidate a personale avente grado superiore, dal momento che, se al grado non sono collegate specifiche mansioni, non è possibile da queste risalire a quello. (nella specie, alla stregua del principio suesposto, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva rigettato la domanda del dipendente del Banco di Napoli volta ad ottenere la retrodatazione del conferimento del grado quinto in relazione allo svolgimento delle mansioni di capo del servizio esecutivo e contabile, in particolare rilevando che tali mansioni, ai sensi dell'ordinamento interno del Banco, potevano essere svolte presso le filiali anche da un dipendente di grado sesto, quale, all'epoca dello svolgimento delle mansioni stesse, era il lavoratore istante.) (V 1859/83, mass n 426701; (Conf 603/84, mass n 432846; (Conf 5470/81, mass n 416182).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)