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Sez. U, Ordinanza n. 3145 del 03/03/2003 (Rv. 560810 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversie relative alle procedure di contrattazione collettiva (anche integrativa) - Devoluzione al giudice ordinario, ex art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001 - Controversie sulla validità o efficacia di determinate clausole collettive - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560810-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative alle <<procedure>> di contrattazione collettiva (ivi compresa quella integrativa), secondo la previsione dell'art. 63, terzo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, include anche quelle controversie in cui venga in contestazione la validità o l'efficacia di determinate clausole collettive, atteso che, da una parte, la menzione delle <<procedure>> non può essere intesa in senso restrittivo, così come si desume dalla disposizione di cui al successivo art. 64 del citato D.Lgs., che attribuisce allo stesso giudice ordinario l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti collettivi nazionali, e che, d'altronde, la "ratio" di tale devoluzione si ricollega al tipo di situazioni giuridiche soggettive implicate dalle vicende dell'autonomia contrattuale collettiva, la cui natura, a questi fini, rileva sia nella fase procedimentale e precontrattuale sia, a maggior ragione, una volta che il contratto sia effettivamente concluso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)