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Sez. L, Sentenza n. 24865 del 25/11/2005 (Rv. 585631 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso immediato ex art. 64 del D.Lgs.n. 165 del 2001 - Contratti collettivi provinciali applicabili nelle province autonome di Trento e Bolzano - Inammissibilità - Fondamento - Dubbi di legittimità costituzionale - Insussistenza - Convertibilità in appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585631-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Il rimedio processuale di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 non si estende, neppure in via interpretativa, alla contrattazione collettiva provinciale applicabile nelle province autonome di Trento e Bolzano, ostandovi la testuale e specifica limitazione al livello nazionale della contrattazione collettiva, con conseguente inammissibilità del ricorso all'uopo proposto. Il d.lgs. n.165 del 2001 tiene conto dell'autonomia differenziata delle due province, dettando una speciale disciplina per taluni profili, senza fra questi ricomprendere il ricorso diretto ed immediato (v.art.1, sul limite alla competenza legislativa; art. 46 sull'agenzia provinciale o sulla possibilità di avvalersi dell'ARAN art. 42, comma 1, 43 comma 13, 50, comma 2, 70, comma 1, sulla tutela delle minoranze linguistiche), senza con ciò ingenerare dubbi di eventuale violazione del principio di eguaglianza, attesa la peculiarità della contrattazione collettiva nelle province autonome rispetto al livello nazionale e posto che il regime ordinario dell'appellabilità immediata o differita, ex art. 340 cod. proc. civ., delle sentenze parziali pronunciate in primo grado, applicabile una volta escluso il ricorso immediato, conserva la controversia sul territorio, nel rispetto degli enti territoriali da parte del legislatore statale, anziché trasferirla dalla periferia al centro con la previsione dell'esclusiva esperibilità del ricorso diretto per cassazione. Né, infine, il ricorso per cassazione, inammissibilmente proposto ai sensi del citato art. 64, può convertirsi in appello, non potendo trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 159, secondo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)