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Sez. 1 - , Sentenza n. 25728 del 14/12/2016 (Rv. 642756 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Art. 69-bis, comma 2, l.fall. - Ambito di applicazione - Atti stipulati in data antecedente alla sua entrata in vigore - Ragioni - Possibili censure di incostituzionalità della norma per disparità di trattamento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642756-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

L’art. 69 bis l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall’art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, laddove dispone che, se alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, commi 1 e 2, e 69 l.fall. decorrono «dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese», trova applicazione, in forza del comma 3 del citato art. 33, ai procedimenti di concordato preventivo introdotti «dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione» e, quindi, per effetto dei termini a ritroso previsti dal menzionato art. 67, anche agli atti pregiudizievoli compiuti prima della sua stessa entrata in vigore, senza, peraltro, che tale conseguenza lo esponga a possibili censure di incostituzionalità, per disparità di trattamento, rispetto alle procedure aperte in epoca anteriore alla data predetta: la norma, infatti, sia pure con riguardo alla data di iscrizione della domanda nel registro delle impresa, ha recepito il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali che, nell'interpretazione giurisprudenziale, già assegnava rilevanza, ai fini del computo del periodo sospetto, alla data di presentazione della domanda di concordato (ove la procedura fosse stata poi ammessa) per essere la sentenza di fallimento l'atto terminale di un procedimento comunque sorretto dalla successivamente accertata insolvenza dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 65, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 69 CORTE COST., Legge Falliment. art. 69 bis, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)