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Sez. 1, Sentenza n. 7324 del 13/04/2016 (Rv. 639324 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Principio della consecuzione di procedure - Applicabilità - Effetti - Considerazione unitaria delle procedure di concordato preventivo e fallimento - Retrodatazione del periodo sospetto - Insindacabilità dei presupposti di ammissione alla procedura concordataria.
Stato
decisa il 2016-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639324-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare nel regime successivo al d.lgs. n. 5 del 2006, il principio della cd. consecuzione delle procedure concorsuali comporta la considerazione unitaria della procedura di fallimento succeduta a quella di concordato preventivo e la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore a quest'ultima. Inoltre, non potendo il giudice investito della revocatoria rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato (allo stesso modo in cui non può sindacare la legittimità della dichiarazione di fallimento), il fatto stesso che un'ammissione vi sia stata impone di considerare la successiva dichiarazione di fallimento come conseguenza di quel medesimo stato d'insolvenza che ha costituito il fondamento oggettivo del concordato preventivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)