Sez. 2, Sentenza n. 15180 del 11/07/2011 (Rv. 619152 - 01)
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Fusione per incorporazione - Art. 2504 bis cod. civ. previgente - Notificazione dell'impugnazione alla società incorporata - Nullità - Sussistenza - Costituzione dell'incorporante - Sanatoria - Limiti.
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI
A norma dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con d.lgs. 5 marzo 1948, n. 121, è stata accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Tale fusione ha determinato - ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ. nel testo "ratione temporis" vigente - l'automatica estinzione della società incorporata ed il subingresso, per successione a titolo universale, della società incorporante; ne consegue che l'impugnazione della sentenza proposta nei confronti della parte estinta è affetta da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio del successore a titolo universale, sempre che tale costituzione non sia avvenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., nel qual caso la sentenza impugnata è passata in giudicato ed il relativo gravame è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 419 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)