Sez. 1, Sentenza n. 14066 del 28/05/2008 (Rv. 603473 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO | Citazione in giudizio di una società estinta a seguito di incorporazione in altra società - Regime successivo alla legge n. 353 del 1990 - Nullità rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Società incorporante - Costituzione in giudizio - Conseguenze - Sanatoria della nullità - Efficacia "ex tunc" - Configurabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO
La citazione in giudizio notificata, nel regime successivo alla legge n. 353 del 1990, ad una società già incorporata in altra per fusione da epoca anteriore, è nulla, ai sensi degli artt. 163, terzo comma, n. 2, e 164 cod. proc. civ., poiché, a seguito della fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ. (nel testo vigente "ratione temporis"), la società convenuta si è estinta e nei relativi rapporti è succeduta la società incorporante che ne ha assunto i diritti e gli obblighi; la nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata con efficacia "ex tunc" perchè l'atto ha raggiunto lo scopo, a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, e la predetta sanatoria opera indipendentemente dalla volontà del convenuto ed a prescindere dal contenuto delle difese svolte in concreto dal medesimo convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)