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Sez. L, Sentenza n. 4856 del 23/04/1992 (Rv. 476927 - 01)

Lavoro - lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Mancato accoglimento della richiesta di proroga - Obblighi retributivi del datore di lavoro - Ripristino - Limiti - Successivo accoglimento della richiesta di proroga - Effetti.
Stato
decisa il 1992-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476927-01

Lavoro - lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, avanzata dal datore di lavoro, questi resta soggetto agli obblighi retributivi derivanti dal rapporto di lavoro per il periodo seguente di sospensione dell'attività lavorativa (tranne che provi l'esistenza di una causa di impossibilità sopravvenuta) ed è comunque tenuto ad anticipare il pagamento della retribuzione ai lavoratori sospesi anche nell'ipotesi di provvedimento successivo di accoglimento della richiesta di proroga, che rileva solo per il rimborso del trattamento erogato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)