Sez. 1, Sentenza n. 9815 del 15/02/2008 Cc. (dep. 04/03/2008) Rv. 239182 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Ravvedimento - Parametri - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE
In tema di liberazione condizionale, il giudice deve valutare, tra gli altri elementi, il grado di interesse e di concreta disponibilità dimostrato dal condannato nei confronti delle vittime: tale elemento tuttavia va considerato in modo globale, insieme alla condotta complessiva del soggetto ai fini dell'accertamento dell'efficacia dell'azione rieducativa. (Nella fattispecie, relativa all'istanza di un collaboratore di giustizia già ammesso alla detenzione domiciliare, la Corte ha ritenuto contraddittorio il rigetto del Tribunale di sorveglianza che, pur dando atto della sussistenza di numerosi parametri positivi rilevava però la mancanza della prova di manifestazioni di altruismo e solidarietà del condannato verso le parti offese).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16, Legge 13/02/2001 num. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)