Sez. 1, Sentenza n. 3312 del 14/01/2020 Cc. (dep. 27/01/2020) Rv. 277886 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Collaboratori di giustizia - Liberazione condizionale - Presupposti - Ravvedimento - Necessità - Ragioni.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE
In tema di concessione della liberazione condizionale nei confronti dei collaboratori di giustizia, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)