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Sez. 1, Sentenza n. 12505 del 05/12/1995 (Rv. 494933 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | Regione Marche - Posizioni debitorie dei disciolti enti ospedalieri - Successione - Comuni nel cui territorio gli enti avevano sede - Subentro - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494933-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

Nell'ambito della Regione Marche, in forza dell'art. 66 secondo comma della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 22 secondo comma della legge di quella Regione 24 aprile 1980 n. 24, nelle posizioni giuridiche debitorio già facenti capo ai disciolti enti ospedalieri, relative alle responsabilità per gli illeciti aquiliani commessi dai loro dipendenti, sono subentrati i Comuni nel cui territorio gli stessi enti avevano sede, e non le Unità sanitarie locali cui sono state attribuite le funzioni sanitarie prima espletate da quegli enti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Marche 24/04/1980 num. 24 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)