Sez. 3, Sentenza n. 18220 del 03/07/2008 (Rv. 605009 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Debiti dei comuni per le prestazioni rese da disciolti enti ospedalieri - Introduzione dell'art. 12 d.l. n. 382 del 1987, convertito con modificazioni nella legge n. 456 del 1987 - Conseguenze - Trasferimento in capo alle unità sanitarie locali - Necessità - Effetti.
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
L'art. 12, comma secondo, del d.l. 19 settembre 1987 n. 382, convertito con modificazioni nella legge n. 456 del 1987, nel ripianare le posizioni debitorie delle unità sanitarie locali ha disposto la successione "ope legis" di queste ultime nelle "partite in sospeso", vale dire nei rapporti obbligatori - diversi da quelli indicati negli artt. 8 e 10 del medesimo decreto - già facenti capo ai comuni e sorti prima dell'istituzione delle unità sanitarie locali. Per effetto di tale norma le unità sanitarie locali sono divenute passivamente legittimate rispetto alla pretesa risarcitoria del paziente che abbia patito danni, in conseguenza di un errore medico, prima che venissero loro trasferite le competenze in materia di assistenza e cura, già attribuite ai disciolti enti ospedalieri.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1987 num. 382, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 com. 2 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 456 art. 12, Legge Reg. Lazio 28/01/1980 num. 10 art. 3 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)