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Sez. 2, Sentenza n. 4062 del 06/12/1975 (Rv. 378365 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378365-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - SUFFICIENZA.*

Il giudice del merito, nel motivare il proprio convincimento, non e tenuto a menzionare singolarmente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle valutate nel loro complesso, indichi soltanto gli elementi di giudizio da lui ritenuti piu attendibili e pertinenti, dovendo ritenersi disattesi, per implicito, tutte quelle diverse circostanze, che, sebbene non menzionate in modo specifico, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Conf 1059/75, mass n 374476).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)