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Sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975 (Rv. 374476 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEDUZIONE ALTERNATIVA DI DUE DISTINTE QUALIFICAZIONI GIURIDICHE DEL RAPPORTO IN CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE D'UNA PER L'INESISTENZA DEL FONDAMENTO DI FATTO COMUNE ALL'ALTRA - RIGETTO IMPLICITO ANCHE DELL'ALTRA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1975-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374476-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEDUZIONE ALTERNATIVA DI DUE DISTINTE QUALIFICAZIONI GIURIDICHE DEL RAPPORTO IN CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE D'UNA PER L'INESISTENZA DEL FONDAMENTO DI FATTO COMUNE ALL'ALTRA - RIGETTO IMPLICITO ANCHE DELL'ALTRA - CONFIGURABILITA.*

Per adempiere l'Obbligo della motivazione, il giudice del merito non e tenuto ad esaminare in modo espresso ed analitico tutte le deduzioni e le circostanze prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali ritiene di poter fondare il proprio convincimento e dovendo, quindi, considerarsi disattesi, per implicito, quegli altri elementi e quelle diverse tesi difensive che, sebbene non esaminati espressamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. In particolare, quando la parte abbia prospettato alternativamente due distinte qualifiche giuridiche del rapporto controverso, le quali presuppongono, oltre ad alcuni elementi strutturali diversi, un nucleo di fatto sostanzialmente comune, la motivazione circa l'esclusione di questo ultimo in relazione ad una delle qualificazioni prospettate puo ben ritenersi idonea a giustificare, per implicito, il rigetto della tesi relativa all'altra qualificazione. (V 856/74, mass n 368752).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)