Sez. 2, Sentenza n. 298 del 21/11/1989 Ud. (dep. 15/01/1990) Rv. 183022 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - STRAPPO (SCIPPO) - VIOLENZA ESERCITATA SULLA COSA - ESTENSIONE ALLA PERSONA - CONFIGURABILITÀ DELLA RAPINA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - STRAPPO (SCIPPO) - VIOLENZA ESERCITATA SULLA COSA - ESTENSIONE ALLA PERSONA - CONFIGURABILITÀ DELLA RAPINA.*
Deve ritenersi ricorrere il delitto di rapina propria in luogo di quello di furto con strappo quando l'Azione violenta in origine esercitata sulla cosa, per la particolare adesione o connessione della cosa medesima al corpo del possessore e per la resistenza da questi opposta, si estenda necessariamente alla persona del soggetto passivo; sussiste, infatti, l'estremo della violenza alla persona sia che essa venga usata alla stessa direttamente, sia che, insistendo sulla cosa, essa si traduca in una violenza che investe comunque il soggetto passivo. (V mass n 176850; (Conf mass n 179544; (Conf mass n 177978).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)