Sez. 6, Sentenza n. 10840 del 20/05/1987 Ud. (dep. 16/10/1987) Rv. 176850 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - STRAPPO (SCIPPO) - RAPINA - DISTINZIONE - CADUTA A TERRA DELLA VITTIMA E DELL'AGENTE - TRASCINAMENTO DELLA VITTIMA PER QUALCHE METRO - A SEGUITO DEL BLOCCO DELLA BORSETTA NELLA MANICA DEL VESTITO DELL'AGENTE - MANCANZA DI DOLO EVENTUALE - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA - REATO CONFIGURABILE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - STRAPPO (SCIPPO) - RAPINA - DISTINZIONE - CADUTA A TERRA DELLA VITTIMA E DELL'AGENTE - TRASCINAMENTO DELLA VITTIMA PER QUALCHE METRO - A SEGUITO DEL BLOCCO DELLA BORSETTA NELLA MANICA DEL VESTITO DELL'AGENTE - MANCANZA DI DOLO EVENTUALE - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA - REATO CONFIGURABILE.*
La figura giuridica del furto con strappo lascia il posto a quella della rapina tutte le volte che la violenza impiegata dall'agente non si eserciti esclusivamente sulla cosa, ma si estenda anche volontariamente alla persona, quale sviluppo dell'Azione rivolta all'inizio soltanto all'impiego della forza fisica contro la cosa. Pertanto, qualora nel compimento dell'Azione criminosa cadano per terra sia l'agente che la vittima e quest'ultima venga trascinata per qualche metro per il fatto che la borsetta (oggetto della violenza) da essa trattenuta per resistere allo strappo resti impigliata nella manica dell'agente, se non si rinviene nel comportamento dello stesso nemmeno il dolo eventuale, non si è presenza del più grave delitto di rapina. (V mass n 170705).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)