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Sez. U, Sentenza n. 6328 del 28/11/1981 (Rv. 417113 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - ENTE DI SVILUPPO IN PUGLIA E LUCANIA - ACQUISIZIONE DI UN TERRENO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE A FINI DI RIFORMA FONDIARIA - ORDINE DI RILASCIO ALL'OCCUPANTE DEL FONDO - AZIONE DI QUEST'ULTIMO A TUTELA DELLA PROPRIA POSIZIONE SOGGETTIVA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - RICHIESTA DI PRONUNCIA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 COD. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417113-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - ENTE DI SVILUPPO IN PUGLIA E LUCANIA - ACQUISIZIONE DI UN TERRENO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE A FINI DI RIFORMA FONDIARIA - ORDINE DI RILASCIO ALL'OCCUPANTE DEL FONDO - AZIONE DI QUEST'ULTIMO A TUTELA DELLA PROPRIA POSIZIONE SOGGETTIVA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - RICHIESTA DI PRONUNCIA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 COD. - IRRILEVANZA.*

Qualora l'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, con riguardo a terreno acquisito al suo patrimonio indisponibile, perché destinato al perseguimento delle finalità di riforma fondiaria ad esso demandate, ordini all'occupante il rilascio, con provvedimento amministrativo reso nell'Esercizio dei suoi poteri di autotutela, e le posizioni soggettive dell'occupante medesimo, a fronte di tale attività autoritativa, hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi, tutelabili davanti al giudice amministrativo. Questo principio non trova deroga per il caso in cui detto occupante si opponga al rilascio chiedendo l'adozione di provvedimenti urgenti, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., atteso che il potere del pretore di adottare siffatti provvedimenti postula la giurisdizione del giudice ordinario sulla posizione soggettiva in difesa provvisoria della quale essi vengono richiesti. (V 1484/81, mass n 412161; (V 5575/79, mass n 402177).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 1, Legge 14/07/1965 num. 901 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)