Sez. U, Sentenza n. 1484 del 16/03/1981 (Rv. 412161 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE - RAPPORTO TRA L'UNIVERSITA E I 'CONTRATTISTÌ - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - DOMANDA DEL CONTRATTISTA DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DI PRESTAZIONI RETRIBUTIVE O ASSICURATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - TUTELA PROVVISORIA E D'URGENZA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO EX ART 700 COD PROC CIV IN RELAZIONE A DETTA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE - RAPPORTO TRA L'UNIVERSITA E I 'CONTRATTISTÌ - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - DOMANDA DEL CONTRATTISTA DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DI PRESTAZIONI RETRIBUTIVE O ASSICURATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - TUTELA PROVVISORIA E D'URGENZA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO EX ART 700 COD PROC CIV IN RELAZIONE A DETTA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Il rapporto che si instaura fra l'universita, ed i cosiddetti contrattisti, secondo la previsione dell'art 5 del DL primo ottobre 1973 n 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973 n 766, configura, nonostante la sua origine formalmente negoziale, un rapporto di pubblico impiego, atteso che ha come oggetto non soltanto un'attivita di studio e di perfezionamento scientifico-didattico, ma anche un'attivita lavorativa vera e propria, inserita nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'universita stessa, con compiti analoghi a quelli assegnati al personale docente. Ne consegue che la domanda, con la quale i predetti contrattisti, ancorche deducendo lo svolgimento di mansioni lavorative eccedenti quelle tipiche della loro categoria, chiedano all'universita emolumenti retributivi o prestazioni assicurative, trovanti titolo immediato e diretto nel predetto rapporto, resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale principio non trova limitazioni o deroghe, in in favore della giurisdizione del giudice ordinario, nel caso in cui quei contrattisti, per conseguire una tutela in via provvisoria e di urgenza dei predetti diritti, chiedano i provvedimenti contemplati dall'art 700 cod proc civ, perche, data la stretta correlazione fra il procedimento cautelare previsto da detta norma ed il procedimento di merito, nel senso che il primo tende ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del secondo, deve escludersi che la Competenza giurisdizionale attribuita al pretore dalla norma medesima riguardi materie sottratte alla cognizione dell'autorita giudiziaria ordinaria. (V 5575/79, mass n 402177; (V 1585/79, mass n 397926).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 24/02/1967 num. 62 art. 23, Decreto Legge 01/10/1973 num. 580 art. 5 CORTE COST., Legge 30/11/1973 num. 766 CORTE COST., Legge 19/02/1979 num. 54 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)