Sez. 6, Sentenza n. 4815 del 26/02/1993 Ud. (dep. 11/05/1993) Rv. 194548 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Violazione di sigilli - In genere | Obbligo del custodire - Continuità e vigilanza - Rottura dei singoli - Mancata informativa del custode all'autorità - Conseguenze.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Violazione di sigilli - In genere
In tema di violazione di sigilli (art. 349, comma secondo, cod. pen.), il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro, e sulla integrità dei relativi sigilli, una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore. Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)